IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/93/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di lotta contro l'abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e  che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  Regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante
approvazione del testo definitivo del codice penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313, recante il testo unico sul casellario giudiziale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione  europea  -  Legge  di   delegazione   europea,   ed   in
particolare, l'Allegato B; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica e ritenuto  di  accogliere  la
condizione espressa dalla 2ª Commissione permanente della Camera e di
accogliere  parzialmente   le   osservazioni   formulate   dalla   2ª
Commissione permanente del Senato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al regio decreto 19  ottobre  1930,  n.  1398,  recante  la
  approvazione del testo definitivo del Codice penale 
 
  1. All'articolo 602-ter del codice penale, dopo il  settimo  comma,
sono aggiunti i seguenti: 
    «Nei casi previsti dagli articoli 600-bis,  600-ter,  600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata. 
  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
  b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che   fa   parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un  pregiudizio
grave. 
  Le pene previste per i  reati  di  cui  al  comma  precedente  sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei  casi  in  cui  gli
stessi siano compiuti  con  l'utilizzo  di  mezzi  atti  ad  impedire
l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche.». 
  2. All'articolo 609-ter del codice penale, al primo comma, dopo  il
numero 5-quater) sono aggiunti i seguenti: 
    «5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    5-sexies) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se  dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave.». 
  3. All'articolo 609-quinquies del codice penale,  dopo  il  secondo
comma, e' aggiunto il seguente: 
    «La pena e' aumentata. 
  a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
  b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che   fa   parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
  c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva
al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un  pregiudizio
grave.». 
  4. Dopo l'articolo 609-undecies del codice penale  e'  inserito  il
seguente: 
 
                         «Art. 609-duodecies 
 
 
                       Circostanze aggravanti 
 
  Le pene per i reati  di  cui  agli  articoli  609-bis,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono  aumentate  in  misura
non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti  con
l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione  dei  dati  di
accesso alle reti telematiche.». 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive UE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La  direttiva  2011/93/UE  del  13  dicembre  2011,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  17
          dicembre 2011, n. L 335. 
              Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.400
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi). -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              Il Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione
          del testo definitivo  del  codice  penale),  e'  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale.  26  ottobre  1930,   n.   251,
          Supplemento Straordinario. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
          1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale),
          e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana 24 ottobre 1988, n. 250. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre
          2002, n. 313(Testo unico  sul  casellario  giudiziale),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 13 febbraio 2003, n. 36. 
              L'art. 1 e l'allegato B della legge n. 96 del 6  agosto
          2013 (Delega al Governo per il recepimento delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20  agosto
          2013, n. 194, cosi' recitano: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive  europee). - 1.  Il  Governo   e'   delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183."del fondo di rotazione  di  cui  all'art.  5  della
          legge 16 aprile 1987, n. 183.» 
 
                                  «Allegato B 
 
 
                             (art. 1, commi 1 e 3) 
 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014)». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimento normativi al Regio decreto 19 ottobre
          1930, n. 1398, si veda nelle note alle premesse. 
              Il testo dell'art. 602-ter del codice penale, approvato
          dal Regio decreto 19 ottobre 1930, n.  1398,  citato  nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              «Art. 602-ter (Circostanze aggravanti).- La pena per  i
          reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602  e'  aumentata
          da un terzo alla meta': 
              a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto; 
              b) se i fatti  sono  diretti  allo  sfruttamento  della
          prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa  al
          prelievo di organi; 
              c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita  o
          l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. 
              Se i fatti previsti  dal  titolo  VII,  capo  III,  del
          presente libro sono  commessi  al  fine  di  realizzare  od
          agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le
          pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. 
              Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  comma,
          e 600-ter, la pena e' aumentata da un terzo alla  meta'  se
          il fatto e' commesso con violenza o minaccia 
              Nei casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  primo  e
          secondo comma, 600-ter, primo comma,  e  600-quinquies,  la
          pena e' aumentata da un terzo alla meta'  se  il  fatto  e'
          commesso approfittando della situazione di  necessita'  del
          minore. 
              Nei casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  primo  e
          secondo  comma,  600-ter  e  600-quinquies,  nonche'  dagli
          articoli 600, 601 e 602, la pena e' aumentata  dalla  meta'
          ai due terzi se il fatto e' commesso in danno di un  minore
          degli anni sedici. 
              Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  comma,
          e 600-ter, nonche', se il fatto e' commesso in danno di  un
          minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e  602,
          la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se  il  fatto
          e' commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o  dal
          loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il
          secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale,
          dal tutore o da persona a cui il minore e'  stato  affidato
          per ragioni di  cura,  educazione,  istruzione,  vigilanza,
          custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati
          di pubblico servizio  nell'esercizio  delle  loro  funzioni
          ovvero ancora se e' commesso in danno di un minore in stato
          di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata. 
              Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  comma,
          e 600-ter, nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,  la  pena
          e' aumentata dalla meta'  ai  due  terzi  se  il  fatto  e'
          commesso mediante somministrazione di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per  la
          salute fisica o psichica del minore, ovvero se e'  commesso
          nei confronti di tre o piu' persone. 
              Nei casi  previsti  dagli  articoli  600-bis,  600-ter,
          600-quater,  600-quater.1.  e  600-quinquies,  la  pena  e'
          aumentata. 
              a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
              b) se il reato e' commesso da persona che fa  parte  di
          un'associazione per delinquere  e  al  fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
              c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se  dal
          fatto deriva al minore, a causa  della  reiterazione  delle
          condotte, un pregiudizio grave. 
              Le pene previste per i reati di cui al comma precedente
          sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi
          in cui gli stessi siano compiuti con  l'utilizzo  di  mezzi
          atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle
          reti telematiche. 
              Le circostanze attenuanti, diverse da  quelle  previste
          dagli articoli 98 e 114,  concorrenti  con  le  circostanze
          aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere
          ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a  queste  e  le
          diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa
          risultante   dall'aumento   conseguente    alle    predette
          aggravanti.». 
              Il testo dell'art. 609-ter del  citato  codice  penale,
          come modificato dal presente decreto, recita: 
              «Art. 609-ter (Circostanze  aggravanti).-  La  pena  e'
          della reclusione da sei a dodici anni se  i  fatti  di  cui
          all'art. 609-bis sono commessi: 
              1) nei confronti di persona che  non  ha  compiuto  gli
          anni quattordici; 
              2)  con  l'uso  di  armi  o  di   sostanze   alcoliche,
          narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti  o  sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa; 
              3) da persona travisata o che  simuli  la  qualita'  di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
              4) su persona comunque sottoposta a  limitazioni  della
          liberta' personale; 
              5) nei confronti di persona che  non  ha  compiuto  gli
          anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il
          genitore, anche adottivo, il tutore; 
              5-bis)  all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di
          istituto d'istruzione o  di  formazione  frequentato  dalla
          persona offesa; 
              5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
              5-quater) nei  confronti  di  persona  della  quale  il
          colpevole sia il  coniuge,  anche  separato  o  divorziato,
          ovvero colui che alla stessa persona e' o e'  stato  legato
          da relazione affettiva, anche senza convivenza. 
              5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che  fa
          parte di  un'associazione  per  delinquere  e  al  fine  di
          agevolarne l'attivita'; 
              5-sexies) se il reato e' commesso con violenze gravi  o
          se dal fatto deriva al minore, a causa  della  reiterazione
          delle condotte, un pregiudizio grave. 
              La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
          se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
          compiuto gli anni dieci.». 
              Il testo  dell'art.  609-quinquies  del  citato  codice
          penale, come modificato dal presente decreto, recita: 
              «Art.  609-quinquies  (Corruzione  di   minorenne).   -
          Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore
          di anni quattordici, al fine di farla assistere, e'  punito
          con la reclusione da uno a cinque anni. 
              Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  alla
          stessa pena di cui al  primo  comma  soggiace  chiunque  fa
          assistere  una  persona  minore  di  anni  quattordici   al
          compimento di atti sessuali, ovvero  mostra  alla  medesima
          materiale pornografico, al fine di indurla a compiere  o  a
          subire atti sessuali. 
              La pena e' aumentata. 
              a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
              b) se il reato e' commesso da persona che fa  parte  di
          un'associazione per delinquere  e  al  fine  di  agevolarne
          l'attivita'; 
              c) se il reato e' commesso con violenze gravi o se  dal
          fatto deriva al minore, a causa  della  reiterazione  delle
          condotte, un pregiudizio grave. 
              La  pena  e'  aumentata  fino  alla  meta'  quando   il
          colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo,  o
          il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona  cui,
          per ragioni di  cura,  di  educazione,  di  istruzione,  di
          vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o che abbia
          con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.».